Con la presente si fornisce una informativa dettagliata sulla procedura che la scuola, il personale e gli studenti dovranno seguire qualora si verifichino due casi di positività in una stessa classe.
La normativa di riferimento è contenuta anzitutto nel Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1. L’art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 stabilisce che, “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’auto- sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
Il Ministero dell’Istruzione ha, poi, fornito ulteriori specifiche contenuta nella circolare congiunta Ministero dell’Istruzione-Ministero della Salute n.11, 8 gennaio 2022 e nella circolare MI n. 14 del 10/01/2021.
In base alla normativa sopra citata, nel caso in cui in una classe si verifichino due casi di positività, si devono distinguere due diverse casistiche:
- per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni e per coloro ai quali è stata successivamente somministrata la dose di richiamo, l’attività didattica rimane in presenza con obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni. Come misura sanitaria per tali alunni è prevista l’auto-sorveglianza.
- per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, è sospesa attività in presenza ed attivata la DDI per 10 giorni. Come misura sanitaria per tali alunni è prevista la quarantena per 10 giorni con test di uscita, tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
Ne deriva che, qualora l’Istituzione Scolastica venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza SOLO qualora risultino i requisiti previsti dall’art. 4 comma 1, lett. c) n. 2 del DL n. 1 del 7 gennaio 2022.
Come si legge nella circolare MI n. 14 del 10/01/2021, DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIONE EFFETTUATA ALLE FAMIGLIE, il Dirigente Scolastico o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA) dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, IN CUI SIA RIPORTATA LA DATA DELL’ULTIMA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO O DELL’AVVENUTA GUARIGIONE ENTRO I 120 GIORNI INDICATI DALLA NORMA CITATA.
La verifica del possesso dei requisiti per la frequenza scolastica, dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
Al fine di agevolare i controlli, gli studenti della classe che il giorno precedente abbiano ricevuto la comunicazione di cui sopra e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopracitata per l’attività didattica in presenza, prima dell’ingresso in aula, dovranno fermarsi nella postazione appositamente organizzata presso l'ingresso principale dell'Istituto, dove il personale che ha ricevuto apposito atto di conferimento di delega, effettuerà le opportune verifiche.
Sarà possibile visionare QUI l’informativa al trattamento dei dati personali da cui si evincono le regole in materia di protezione dei dati personali in base alle quali dovranno essere “trattati” i dati contenuti nel green pass o nella certificazione che verranno esibite.
Per il Personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO).